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Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02/04/1986 (Rv. 445394 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - FORZA MAGGIORE - TEMPORANEITÀ - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445394-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - FORZA MAGGIORE - TEMPORANEITÀ - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*

In tema di adozione speciale, qualora il minore risulti abbandonato dai genitori per cause di forza maggiore - quali difficoltà economiche, condizioni di salute ecc. - la dichiarazione dello stato di adottabilità, (già) ai sensi dell'art. 314/4 cod. civ. (e prima della espressa indicazione in tal senso introdotta con l'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184), postula l'accertamento che detta forza maggiore non abbia carattere di temporaneità, con la conseguenza che il principio in forza del quale, al fine della dichiarazione di adottabilità, occorre fare riferimento alla situazione in atto al momento della dichiarazione medesima, non osta a che, nell'indicata ipotesi, possano spiegare rilievo anche fatti maturati nel corso del giudizio di opposizione, ove questi siano idonei ad evidenziare se la forza maggiore, causativa dell'abbandono, sia o meno cessata, se quell'affidamento a terzi abbia o meno carattere di rimedio provvisorio a cui siano ricorsi i genitori, se gli interessi del minore, in relazione all'età ed ogni altra circostanza, possano essere o meno meglio tutelati attraverso un suo reinserimento nella famiglia d'origine. (V 2641/82, mass n 420509; (V 2216/81, mass n 412953; (V 1772/79, mass n 398132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)