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Sez. U, Sentenza n. 3374 del 21/05/1986 (Rv. 446330 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DEI FATTI - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446330-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DEI FATTI - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato o procuratore, il diritto di difesa dell'inquisito, che deve essere tutelato anche nella fase di istruzione preliminare davanti al consiglio dell'ordine, diretta a stabilire se sussistano o meno elementi per il giudizio disciplinare, rende necessaria la contestazione dei fatti sui quali viene svolta detta istruzione. Peraltro, la nullità derivante dall'inosservanza di tale Obbligo resta soggetta ai principi fissati dall'art. 185 cod. proc. pen. (nel testo fissato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 534), e deve quindi ritenersi sanata ove non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento. (V 6018/79, mass n 402723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)