Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13434 del 17/06/2011 (Rv. 618821 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Reclamo - Mancata comparizione del reclamante - Improcedibilità - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Nel processo disciplinare a carico del notaio, la mancata comparizione del reclamante nel giudizio d'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato dalla commissione disciplinare non è causa di improcedibilità del reclamo, non essendo tale conseguenza prevista da alcuna norma espressa, con la conseguenza che il giudice, verificata la ritualità degli atti finalizzata a consentire detta comparizione, deve decidere nel merito il reclamo e non dichiarare improcedibile lo stesso (o, come nella specie, "il non luogo a procedere").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 158 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)