Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010 (Rv. 614365 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale dello straniero - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione - Improcedibilità del ricorso o rinvio della decisione - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, il giudice del reclamo (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o (come nella specie) di non luogo a provvedere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 159, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)