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Sez. U, Sentenza n. 34 del 23/02/2000 (Rv. 534252 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Non economici - Obblighi di natura retributiva ricollegabili al rapporto di pubblico impiego - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di partecipazione ad una commissione di alta vigilanza sulla realizzazione di opere pubbliche in occasioni di eventi.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534252-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie che, investendo gli obblighi di natura retributiva degli enti pubblici non economici, si ricolleghino in via immediata al rapporto di pubblico impiego con i propri dipendenti, a meno che non si tratti di attività prestata al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente, esorbitante dalle mansioni tipiche del dipendente ed indipendente da ogni correlazione con il rapporto di pubblico impiego. Non rileva, in contrario, la circostanza che, come nella specie, alla commissione della quale il dipendente sia stato chiamato a far parte siano addetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (principio affermato dalla S.C. con riferimento all'incarico di segretario della commissione di alta vigilanza sulla realizzazione di opere pubbliche in occasione dei campionati del mondo di calcio del 1990 conferito ad un dipendente del Comune di Napoli con qualifica di capo sezione amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)