Sez. 4, Sentenza n. 30024 del 06/07/2006 Cc. (dep. 12/09/2006) Rv. 234823 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Diversa qualificazione giuridica del fatto - Trasmissione al PM - Abnormità - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtà dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che può sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)