Sez. 2, Ordinanza n. 39882 del 23/09/2004 Cc. (dep. 12/10/2004) Rv. 230214 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - provvedimenti del giudice - IN GENERE | Trasmissione degli atti al P.M. perchè il fatto risulta diverso da quello contestato - Successiva restituzione degli atti, con l'imputazione modificata, mediante semplice missiva - Nuova ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per il corretto esercizio dell'azione - Provvedimento abnorme - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - provvedimenti del giudice - IN GENERE
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver trasmesso gli atti al P.M. affinché procedesse a modifiche dell'imputazione per essere il fatto diverso da quello contestato, e dopo aver ricevuto gli atti in restituzione con una semplice missiva contenente l'imputazione riformulata, dispone nuovamente la trasmissione degli atti al P.M. per l'esercizio dell'azione penale nelle forme previste dal codice di rito. (In motivazione la Corte ha osservato che la trasmissione degli atti al P.M. per la modifica in fatto dell'imputazione costituisce una prerogativa del giudice, e comporta una regressione del procedimento, di talchè il P.M. deve promuovere nuovamente l'azione secondo le modalità prescritte dalla legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)