Sez. 6, Sentenza n. 6838 del 08/01/2004 Cc. (dep. 18/02/2004) Rv. 228032 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Trasmissione degli atti al P.M. perché il fatto è risultato diverso da quello contestato - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Provvedimento abnorme - Impugnazione - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtà dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che può sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)