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Sez. 3, Sentenza n. 206 del 10/01/1981 (Rv. 410612 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COMPROPRIETARI DEL VEICOLO INVESTITORE OPPURE DI COSTORO E DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410612-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COMPROPRIETARI DEL VEICOLO INVESTITORE OPPURE DI COSTORO E DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONE.*

Poiche, pur essendovi responsabilita solidale tra diversi comproprietari di un veicolo, o tra loro ed il conducente, ben puo essere chiamato in giudizio uno solo di essi, il litisconsorzio necessario tra i predetti e del pari da escludere allorche il processo e instaurato nei confronti dell'assicuratore, imponendo l'art 23 della legge n 990 del 1969 - che usa la parola 'responsabilè al singolare, in maniera significante - soltanto la chiamata di almeno uno di essi, che puo anche non essere l''autore del dannò. (V 61/79, mass n 396088; (V 255/79, mass n 396320; (V 4929/79, mass n 401588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)