Sez. 1, Sentenza n. 61 del 06/01/1979 (Rv. 396088 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL RESPONSABILE DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO INSTAURATO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL RESPONSABILE DEL DANNO - SUSSISTENZA.*
Nel giudizio instaurato per il risarcimento dal danneggiato da un incidente stradale direttamente nei confronti dell'assicuratore a termini dell'art 18 della legge n 990 del 1969 e litisconsorte necessario, a norma dell'art 23 della stessa legge, il responsabile del danno e, quindi, il proprietario del veicolo a motore, con il quale e stato provocato l'incidente, ed eventualmente anche il conducente dello stesso, ove sia persona diversa dal proprietario. (V 2473/77, mass n 386183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)