Sez. 1, Sentenza n. 3162 del 24/05/1982 (Rv. 421103 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL RESPONSABILE DEL DANNO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL RESPONSABILE DEL DANNO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO.*
Nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno dal danneggiato da un incidente stradale direttamente nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, il successivo art. 23, imponendo la chiamata in giudizio del "responsabile del danno", si riferisce esclusivamente al proprietario del veicolo assicurato, e non a tutti i soggetti tenuti al risarcimento ex art. 2054 cod. civ., ovvero ad uno qualsiasi dei medesimi; ciò essenzialmente per la ratio di siffatto litisconsorzio necessario, volto a rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, il quale non soltanto ottiene, con la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario-assicurato, un accertamento della responsabilità a lui opponibile nell'ambito dello stesso giudizio, ma, in ipotesi di rigetto dell'Azione diretta del danneggiato nei suoi confronti, in un eventuale nuovo processo instaurato dal primo nei confronti del proprietario-assicurato può far valere l'accertamento contenuto nella precedente sentenza nei confronti del proprio assicurato, ove questi lo tragga in giudizio per esserne garantito a norma dell'art. 1917, terzo comma, cod. civ.. (V 6333/81, mass n 417118; (V 5101/81, mass n 415888; (V 206/81, mass n 410612; (V 61/79, mass n 396088).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)