Sez. 1, Sentenza n. 6333 del 28/11/1981 (Rv. 417118 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL DANNO - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO CONTRO L'ASSICURATORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL DANNO - CONDUCENTE NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove impone, nel caso di Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (art. 18), ovvero verso il fondo di garanzia per le vittime della strada in ipotesi di incidente provocato da veicolo non assicurato (art. 19 lett. B), chiamata in giudizio del "responsabile del danno", si riferisce al responsabile civile assicurato, od al responsabile soggetto all'Obbligo dell'Assicurazione, cioè al proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo o natante, e non determina, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di persone diverse, pure se solidalmente responsabili, come il conducente non proprietario dei veicolo o natante. (V 206/81, mass n 410612; (V 61/79, mass n 396088).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)