Sez. 1, Sentenza n. 798 del 23/02/1977 (Rv. 384396 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - TRA CITTADINI ITALIANI - CAUSE SOSTANZIALMENTE NON RISPONDENTI ALLE IPOTESI DI DIVORZIO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTI IN SEDE DI DELIBAZIONE - OGGETTO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - TRA CITTADINI ITALIANI - CAUSE SOSTANZIALMENTE NON RISPONDENTI ALLE IPOTESI DI DIVORZIO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO - DELIBAZIONE - INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTI IN SEDE DI DELIBAZIONE - OGGETTO.*
La delibazione della sentenza straniera di divorzio deve essere rifiutata - oltre che nei casi in cui essa deve escludersi, per motivi di ordine pubblico internazionale, anche riguardo a cittadini stranieri - quando sia stato pronunciato il divorzio tra cittadini italiani per cause non legislativamente predeterminate, accertate con procedimenti privi delle garanzie processuali accolte dal nostro sistema o con fraudolenta violazione dei criteri di collegamento previsti anche da norme internazionali, per cause generiche, non collegate a precise e gravi circostanze obbiettive, e, comunque, per cause che non trovino sostanziale rispondenza nelle ipotesi di divorzio previste dall'ordinamento giuridico italiano. In particolare, in Sede di delibazione, si deve accertare: a) che il giudice straniero sia pervenuto alla conclusione che, nonostante il tentativo di conciliazione, il disfacimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibile; b) che tale accertamento sia fondato su prove ammissibili, secondo la natura del rapporto, e che non rivelino la collusione delle parti o il dolo di una di esse; C) che il procedimento si sia svolto col rispetto dei principi del contraddittorio, in modo che il convenuto abbia avuto adeguate possibilita di difesa. (V 1593/76, mass n 380344).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)