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Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 13/12/1978 (Rv. 395742 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - MATRIMONIO CONTRATTO IN IUGOSLAVIA TRA UN ITALIANO ED UNA IUGOSLAVA - SENTENZA DI DIVORZIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA IN ITALIA - CONDIZIONI - NON CONTRARIETA CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395742-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - MATRIMONIO CONTRATTO IN IUGOSLAVIA TRA UN ITALIANO ED UNA IUGOSLAVA - SENTENZA DI DIVORZIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA IN ITALIA - CONDIZIONI - NON CONTRARIETA CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di delibazione in Italia di sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero, in base alla legge straniera, il riscontro dell'eventuale contrasto con l'ordine pubblico italiano (art 797 n 7 cod proc civ) va condotto con criteri diversi, a secondo che quel giudice abbia correttamente applicato la legge straniera, ovvero, essendo uno dei coniugi cittadino italiano, avrebbe dovuto applicare la legge italiana (art 17 disp prel cod civ). mentre, nel primo caso, l'indicato contrasto va escluso ove la pronuncia di divorzio sia fondata su ragioni che non urtino contro il "minimo etico" che costituisce il fondamento del nostro attuale ordinamento in materia, nel secondo caso, il contrasto medesimo puo essere negato solo quando la sentenza straniera, alla stregua dell'esame complessivo della sua motivazione, abbia sciolto il matrimonio per ragioni e situazioni che presentino sostanziale analogia con quelle previste dalla legge 1 dicembre 1970 n 898, pur senza necessariamente corrispondervi in tutti i particolari e si ricolleghi inoltre ad accertamenti basati su prove ammissibili, secondo la natura del rapporto, e non evidenzianti collusioni delle parti o dolo di una di esse. In difetto di tali condizioni, la delibazione non puo essere accordata, perche consentirebbe al cittadino italiano di conseguire, per effetto dell'indebita applicazione da parte del giudice straniero della legge straniera, un trattamento radicalmente diverso da quello ottenibile con l'applicazione della legge italiana. (V 3361/77, mass n 386904; (V 798/77, mass n 384396).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)