Sez. 2, Sentenza n. 6466 del 26/06/1990 (Rv. 468004 - 01)
VENDITA - SINGOLA SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - DI IMMOBILI COSTRUITI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA - NULLITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - DISCIPLINA ANTERIORE A TALE LEGGE - PORTATA - RIMEDI - SANZIONI.*
VENDITA - SINGOLA SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - DI IMMOBILI COSTRUITI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA - NULLITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - DISCIPLINA ANTERIORE A TALE LEGGE - PORTATA - RIMEDI - SANZIONI.*
Prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 che all'art. 15 ha sancito la nullità degli Atti di trasferimento di immobili costruiti senza concessione edilizia, ove dall'atto stesso non risulti che l'acquirente sia a conoscenza della Mancanza della concessione, nessuna norma sanciva espressamente l'Invalidità di quei rapporti o l'incommerciabilità di quelle costruzioni, né la nullità della compravendita poteva ritenersi sotto il profilo della illiceità dell'oggetto del contratto, in quanto oggetto della compravendita è il trasferimento della proprietà della cosa, la quale in sè non è suscettibile di valutazione in termine di liceità, questa qualificazione attinendo all'attività di produzione della cosa, estranea, come tale, al contenuto tipico delle prestazioni oggetto del rapporto di compravendita. L'abusività della costruzione poteva, invece venire in rilievo soltanto in termini di insufficienza della prestazione di trasferimento, per la possibilità di evizione totale o parziale o di impedimento dell'uso della costruzione per difetto di abitabilità o agibilità, e quindi trovare il suo rimedio e la sua sanzione nella generale disciplina dell'inadempimento contrattuale, a tutela e su iniziativa del soggetto che, ignaro dell'abusività al momento della stipulazione del contratto, ne avesse subito pregiudizio. (Conf 2631/84, mass n 434644; (Conf 4096/80, mass n 408001).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1497, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)