Sez. L, Sentenza n. 560 del 30/01/1989 (Rv. 461660 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - FESTIVITÀ - PRESTAZIONI LAVORATIVE SECONDO TURNI COMPRENSIVI DELLA DOMENICA CON GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO DIVERSO - DIRITTO AD UN SUPPLEMENTO DI RETRIBUZIONE PER LA MAGGIORE PENOSITÀ DEL LAVORO DOMENICALE - ASSETTO RETRIBUTIVO CONTRATTUALE GLOBALMENTE PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLA DEI LAVORATORI NON TURNISTI - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - FESTIVITÀ - PRESTAZIONI LAVORATIVE SECONDO TURNI COMPRENSIVI DELLA DOMENICA CON GODIMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO DIVERSO - DIRITTO AD UN SUPPLEMENTO DI RETRIBUZIONE PER LA MAGGIORE PENOSITÀ DEL LAVORO DOMENICALE - ASSETTO RETRIBUTIVO CONTRATTUALE GLOBALMENTE PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLA DEI LAVORATORI NON TURNISTI - RILEVANZA - LIMITI.*
Con riguardo ai lavoratori che prestano la loro opera secondo turni che ne prevedano l'impiego di domenica, con godimento del riposo settimanale in un giorno diverso, il diritto dei medesimi ad un supplemento di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale, ai sensi dell'art. 36, primo comma, cost., non può essere escluso solo in base al rilievo che l'assetto retributivo ad essi riservato dal contratto collettivo sia globalmente più favorevole di quello dei lavoratori non turnisti, occorrendo altresì verificare che i compensi ed i vantaggi (nella specie, maggior numero di riposi annui) contrattualmente previsti per detti lavoratori turnisti non siano riferiti a disagi (come particolarità di orari di lavoro, anche notturno) diversi da quelli della mancata fruizione del riposo nel giorno di domenica, ma siano causalmente collegati, pur se in via indiretta, alla prestazione lavorativa domenicale, sì da trovare nella maggiore penosità della medesima, ed in nessun'altra situazione particolare del rapporto, la loro giustificazione sinallagmatica. (V 2181/88, mass n 458013; (V 7256/87, mass n 455363; (V 3491/83, mass n 428381; (V 5923/82, mass n 423682).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 1, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)