diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 16/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204908 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Parti essenziali - Individuazione - Terzo eventualmente interessato - Omessa citazione - Nullità - Esclusione - Rimedi esperibili dal terzo - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204908-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento

Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa "chiamata" del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà "dell'extraneus" di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo. (Fattispecie in tema di sequestro e successiva confisca di beni intestati a terzi, ma in disponibilità di persone assoggettate a misura di prevenzione personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)