Sez. 5, Sentenza n. 3094 del 19/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211700 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni - Parti essenziali - Individuazione - Terzo eventualmente interessato - Omessa citazione - Nullità - Esclusione - Rimedi esperibili dal terzo.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel preposto, sicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)