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Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22/03/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 214506 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Parti necessarie - Sono il pubblico ministero e il proposto - Omessa citazione del terzo - Nullità del procedimento - Esclusione - Facoltà dell'extraneus di esplicare le difese con incidente di esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214506-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il procedimento di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, cosicché l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde la mancata citazione non comporta la nullità del procedimento di prevenzione, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e, quindi, l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell' "extraneus" di esplicare le sue difese - postume - con incidente di esecuzione e con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che delibera sull'incidente medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)