Sez. L, Sentenza n. 3538 del 12/06/1985 (Rv. 441158 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - PRESUPPOSTI - ANNULLABILITÀ, NON NULLITÀ DEGLI ATTI NEGOZIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - PRESUPPOSTI - ANNULLABILITÀ, NON NULLITÀ DEGLI ATTI NEGOZIALI.*
L'Invalidità stabilita dall'art. 2113 cod. civ., per le rinunzie e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da Disposizioni inderogabili di legge, costituisce una ipotesi non di nullità, ma di annullabilità dei predetti Atti negoziali, condizionata dall'Esercizio della facoltà d'impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso art. 2113. (Conf 150/80, mass n 403541; (Conf 181/78, mass n 389469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)