Sez. L, Sentenza n. 2862 del 15/10/1974 (Rv. 371288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una data somma a saldo delle sue spettanze e di non aver null'altro a pretendere non ha efficacia negoziale, costituendo l'espressione unilaterale del convincimento di essere stato compiutamente soddisfatto del proprio credito e solo nel concorso di altre precise circostanze puo assumere il valore di una transazione o di una rinunzia (abdicativa), sempre che di tali negozi possegga i necessari requisiti (costituiti, per la transazione, dalla esistenza di reciproche concessioni e dalla volonta di prevenire o di porre fine ad una lite e, per la rinunzia, dall'abbandono di diritti e ragioni determinati o determinabili). L'apprezzamento del giudice del merito rivolto a stabilire, attraverso l'identificazione della res dubia e dell'aliquid datum e dell'aliquid retentum, il carattere ed il contenuto transattivo di una quietanza e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione logica ed immune da vizi giuridici. (Conf 860'73, mass n 363169; 638'72, mass n 356699; (Conf 2874'71, mass n 354101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)