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Sez. 2, Sentenza n. 3542 del 15/04/1994 (Rv. 486198 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) | Tabella millesimale contrattualmente approvata - Modificazione a maggioranza - Ripartizione delle spese comuni - Fissazione di criteri diversi da quelli legali - Nullità delle delibere assembleari - Accertamento - Legittimazione attiva e passiva - Modificazioni in sede giudiziale della tabella millesimale - Azione relativa - Partecipazione dei singoli condomini - Necessità.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486198-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione)

La deliberazione dell'assemblea condominiale che modifichi a maggioranza una tabella millesimale contrattualmente approvata ovvero fissi criteri di ripartizione delle spese comuni secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge - è inficiata da nullità, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino, ivi compreso quello che abbia espresso voto favorevole - non operando al riguardo la regola, propria della materia processuale (art. 157 cod. proc. civ.), secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa - e, passivamente, soltanto l'amministratore del condominio, senza necessità di partecipazione al giudizio dei singoli condomini, i quali, invece, sono parti necessarie esclusivamente rispetto alla diversa azione diretta ad ottenere modificazioni in sede giudiziale della tabella millesimale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)