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Sez. 1, Sentenza n. 18962 del 16/09/2011 (Rv. 619630 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Documenti formati dopo lo spirare dei termini perentori ma prima del passaggio della causa in decisione - Onere di produzione nel giudizio di primo grado - Esclusione - Ammissibilità in grado di appello ex art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619630-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)