Sez. 5, Sentenza n. 11769 del 12/05/2008 (Rv. 603335 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Vendita di beni successiva a cessione d'azienda fra le stesse parti - Collegamento negoziale - Ammissibilità - Condizioni - Assenza di intento elusivo - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli stessi, comporta che, nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, per cui non è decisiva né la differenza di oggetto relativa ai due contratti, né l'assenza dell'intento elusivo per negare il loro collegamento.(Fattispecie relativa a due atti di alienazione, uno di cessione di rimanenze e materie prime e l'altro, anteriore di pochi giorni e fra le stesse parti, di cessione di azienda, per i quali l'Ufficio finanziario assumeva il collegamento negoziale proprio della disciplina tributaria della cessione di azienda, che il giudice di merito aveva escluso con la sentenza cassata dalla S.C.).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)