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Sez. L, Sentenza n. 94 del 05/01/2001 (Rv. 542961 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento del relativo diritto - Valutazione ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. degli aggravamenti verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Obbligatorietà - Istanza di parte o produzione di nuovi documenti - Necessità - Esclusione - Rilievo degli aggravamenti nel giudizio d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542961-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti rappresentata dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980; in base a detta disciplina - che è applicabile anche nel giudizio d'appello - il giudice deve dare rilievo anche d'ufficio alla situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, senza necessità non solo di un'istanza della parte interessata, ma anche della produzione di nuovi documenti da parte della stessa. (Nella specie il giudice di merito, in base alle risultanze di nuova consulenza tecnica, ha dato rilievo, con la sentenza confermata dalla S.C., al perfezionamento dei presupposti dell'indennità di accompagnamento verificatosi durante il giudizio d'appello).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)