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Sez. 1, Sentenza n. 5945 del 16/11/1979 (Rv. 402617 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA DALLA DOMANDA - ESCLUSIONE - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONFIGURABILITA - ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402617-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DECORRENZA DALLA DOMANDA - ESCLUSIONE - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONFIGURABILITA - ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'assegno di divorzio puo esser preteso a decorrere non gia dal momento della proposizione della domanda, bensi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, che costituisce il titolo dell'assegno predetto. A tal proposito e irrilevante la necessita dell'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile, che e richiesta solo in relazione alla pronuncia costitutiva- risolutiva di scioglimento del matrimonio ai fini della documentazione e pubblicita dei provvedimenti comportanti mutamento dello stato e della capacita delle persone, non pure per le accessorie pronunce determinative, che esauriscono la loro incidenza nei rapporti tra le parti e sono sempre revisionabili ai sensi dell'art 9 della legge n 898 del 1970. (V 772/77, mass n 384366).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)