Sez. 2, Sentenza n. 4190 del 15/12/1983 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164073 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
La differenza tra i delitti di estorsione e di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nella circostanza che in quest'ultimo reato il timore agisce come movente della condotta del soggetto passivo, il quale, quindi, può liberamente determinarsi anche sotto l'influenza dell'errore prodotto in lui dalla falsa rappresentazione di un male futuro; nell'estorsione, invece, il timore annulla del tutto la volontà del soggetto passivo e lo costringe ad assumere il comportamento voluto dall'agente. (V mass n 150318; (Conf mass n 150492).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)