Sez. U, Sentenza n. 8587 del 05/09/1997 (Rv. 507587 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente Poste italiane - Controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
L'art. 1 D.L. n. 269 del 1994, convertito nella legge n. 432 del 1994, che - nel prevedere che, in caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione - detta una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future e non può svolgere efficacia alcuna sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (ora ente Poste italiane), che è stata trasformata in ente pubblico economico con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi del nuovo ente da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 e quindi prima dell'entrata in vigore del cit. art. 1. Conseguentemente le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato dell'ente Poste Italiane sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, pur continuando a trovare applicazione i trattamenti non solo economici, ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legisl. 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)