Sez. 5, Sentenza n. 7308 del 29/03/2006 (Rv. 589114 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Dichiarazione di non applicabilità per errore sulla norma tributaria - Condizioni - Pendenza di controversia sul provvedimento applicativo della sanzione - Necessità
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di errore sulla norma tributaria di cui all'art. 8 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, come ribadito con più generale portata dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il potere della commissione tributaria di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, postula - oltre al fatto che il contribuente versi in una condizione di buona fede - la pendenza di una controversia incentrata sul provvedimento amministrativo che abbia applicato le sanzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)