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Sez. 3, Sentenza n. 47228 del 04/11/2005 Ud. (dep. 28/12/2005) Rv. 233190 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO | Estinzione delle contravvenzioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 758 del 994 - Finalità - Reati istantanei già perfezionatisi - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO

In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la procedura di estinzione delle contravvenzioni prevista dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758 del 1994 è applicabile in relazione ai soli reati permanenti, in quanto l'istituto ha la finalità di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori, ma non può trovare applicazione in relazione ai reati istantanei già perfezionatisi, quale l'omessa predisposizione e l'omesso invio all'organo di vigilanza del Piano di lavoro per la rimozione di manufatti contenenti amianto, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori stessi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 277 del 1991.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 art. 50, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)