Sez. 3, Sentenza n. 6456 del 02/07/1998 (Rv. 516884 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Immobile per uso promiscuo - Inesistenza di pattuizioni contrattuali sull'uso prevalente - Ricorso al criterio dell'uso prevalente di fatto - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
In tema di immobile concesso in locazione ad uso promiscuo (abitativo e non) quando il giudice del merito - secondo l'insindacabile apprezzamento a lui istituzionalmente riservato - abbia escluso una comune volontà delle parti di stabilire quale degli usi consentiti debba essere quello prevalente, ai fini dell'individuazione del regime giuridico applicabile, deve ritenersi consentita a detto giudice l'indagine sull'uso effettivo prevalente dell'immobile, in applicazione analogica del criterio di cui all'art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)