Sez. 4, Sentenza n. 45808 del 27/06/2017 Ud. (dep. 05/10/2017) Rv. 271079 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sicurezza dei luoghi di lavoro - Obbligo generale di valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e di informazione e formazione dei lavoratori - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all'interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 04/09/2008 num. 81 art. 37 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)