diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011 Ud. (dep. 21/03/2012) Rv. 252729 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di informazione dei lavoratori - Violazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di omicidio colposo.
Stato
decisa il 2011-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252729-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il datore di lavoro, essendo tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, risponde degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo. (Nella specie, il lavoratore, cui veniva comandata la pulitura dell'albero motore di un autocarro aziendale, si procurava la morte per effetto della chiusura repentina del cassone di copertura del motore conseguente all'incauto smontaggio, che una specifica formazione avrebbe evitato, del raccordo del tubo idraulico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)