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Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015 Ud. (dep. 01/10/2015) Rv. 265178 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obblighi di informazione e formazione dei lavoratori - Violazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di omicidio colposo.
Stato
decisa il 2015-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265178-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. (Nella specie, il lavoratore, che si era trovato nella necessità di sganciare il rimorchio di un autocarro, si procurava la morte rimanendo schiacciato fra le due parti del veicolo mentre stava procedendo ad un incauto riaggancio, non rispettando quelle misure di sicurezza che una specifica formazione gli avrebbe sicuramente fatto conoscere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 9, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 37, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)