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Sez. L - , Sentenza n. 15292 del 12/06/2018 (Rv. 649321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Intermediazione di manodopera - Configurabilità - Condizioni - Utilizzazione di mezzi forniti dall'appaltante - Presunzione di sussistenza di appalto di mere prestazioni di lavoro - Criteri di valutazione - Indagine riservata al giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto marginale l'utilizzazione degli autobus forniti dall'appaltante da parte della appaltatrice, in quanto la stessa si era assunta gli oneri di tutte le altre attività necessarie allo svolgimento del servizio, quali manutenzione degli automezzi, rifornimenti, premi assicurativi, revisioni, fornitura divise).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)