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Sez. 1, Sentenza n. 19335 del 21/08/2013 (Rv. 627519 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 95, terzo comma, legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Processo soggetto al rito del lavoro - Riferimento alla data del dispositivo letto in udienza - Necessità - Data del successivo deposito della motivazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627519-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di formazione dello stato passivo, agli effetti dell'art. 95, terzo comma, legge fall. (nel testo vigente fino alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) - riferibile anche alla sentenza, non ancora passata in giudicato, che, come nella specie, abbia rigettato la domanda del creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne la definitività - l'anteriorità della pronuncia rispetto alla dichiarazione di fallimento, qualora la prima sia stata resa in un processo soggetto al rito del lavoro, deve valutarsi con riguardo alla data del suo dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", precedente alla modifica di cui al d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che esprime l'accertamento giurisdizionale del credito, restandone, invece, irrilevante la posteriorità del deposito della relativa motivazione, con cui non può modificarsi quanto da esso deliberato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)