Sez. L, Sentenza n. 1447 del 05/03/1986 (Rv. 444843 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA AMMINISTRATIVA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DI ALTRA DOMANDA GIUDIZIALE SUCCESSIVA A QUELLA AMMINISTRATIVA PREDETTA - ACCERTAMENTO DELLA PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - CRITERI - RIGETTO DELLA ESECUZIONE DI PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA AMMINISTRATIVA IN PENDENZA DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE DI ALTRA DOMANDA GIUDIZIALE SUCCESSIVA A QUELLA AMMINISTRATIVA PREDETTA - ACCERTAMENTO DELLA PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - CRITERI - RIGETTO DELLA ESECUZIONE DI PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Invalidità pensionabile la pendenza del giudizio volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità non preclude all'assicurato di presentare all'INPS altra domanda amministrativa. Pertanto, passata in giudicato la sentenza che abbia negato la sussistenza di quel diritto e proposta dall'assicurato, all'esito del procedimento amministrativo, altra domanda giudiziaria, qualora l'istituto eccepisca il pregresso giudicato, il giudice deve accertare se i fatti oggetto della nuova domanda siano o meno coperti del giudicato ponendo a raffronto la situazione oggetto del precedente giudizio e quella oggetto della nuova domanda, rigettando l'eccezione se accerti che la nuova domanda si fondi su infermità successivamente insorta o su aggravamenti successivi a quelle infermità precedentemente dedotte. (V 5376/85, mass n 442612; (V 3438/84, mass n 435448; (V 1852/84, mass n 433920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)