Sez. 2, Sentenza n. 1686 del 07/03/1983 (Rv. 426541 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - IMMOBILE NON SOTTOPOSTO A TRIBUTO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA SECONDO QUANTO RISULTA DAGLI ATTI - ATTI - NOZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - IMMOBILE NON SOTTOPOSTO A TRIBUTO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA SECONDO QUANTO RISULTA DAGLI ATTI - ATTI - NOZIONE.*
Al fine della Determinazione della Competenza per valore in base alle risultanze degli Atti, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, cod. proc. civ., sotto la denominazione di "Atti" non vanno compresi soltanto gli Atti processuali in senso stretto, ma tutta la documentazione esistente nel processo, come, ad esempio, la perizia stragiudiziale asseverata dal giuramento oppure il prezzo indicato dalle parti nell'atto di vendita dell'immobile, ove il giudice lo ritenga adeguato e sempre che quel prezzo offra elementi certi di stima in relazione all'estensione e alla natura dell'immobile per cui vi è controversia. (V 636/80, mass n 404032; (V 4390/78, mass n 394063; (V 2492/62, mass n 253727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)