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Sez. 2, Sentenza n. 636 del 26/01/1980 (Rv. 404032 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DISCIPLINA EX ART 15, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - CRITERIO ESCLUSIVO - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404032-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - DISCIPLINA EX ART 15, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - CRITERIO ESCLUSIVO - PARAMETRI DI VALUTAZIONE - REQUISITI.*

A seguito della modificazione della legislazione tributaria, con l'abolizione dell'imposta fondiaria, l'unico criterio di valutazione degli immobili, ai fini della Competenza per valore, resta quello di cui all'ultimo comma dell'art 15 cod proc civ; ai quali effetti la legge non pone una specifica categoria o una particolare gerarchia dei parametri di valutazione, essendo necessario solo che i dati si trovino nel processo e consistano in quantita, rappresentazioni di situazioni e riferimenti oggettivi, tali da offrire al giudice un razionale fondamento di stima. (V 3173/78, mass n 392635; (V 5470/77, mass n 389121; (Conf 4390/78, mass n 394063).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)