Sez. L, Sentenza n. 4918 del 16/07/1983 (Rv. 429809 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "COMANDO" O "DISTACCO" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "COMANDO" O "DISTACCO" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'ipotesi di "comando" o "distacco" si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri direttivi, o, comunque, col consenso del lavoratore, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione della sua attività lavorativa, senza che ciò comporti l'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro e l'insorgere di uno nuovo con tale soggetto, ma verificandosi soltanto una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale di prestare la propria opera, gravante sul dipendente, nel senso che lo stesso non deve più adempierla nei confronti del suo datore di lavoro, ma a favore del soggetto suindicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)