Sez. L, Sentenza n. 5708 del 12/11/1984 (Rv. 437383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - EFFETTI.*
Il comando o distacco si configura quando il datore di lavoro, nel legittimo Esercizio dei suoi poteri direttivi o comunque con il consenso del lavoratore, ponga quest'ultimo a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione della sua attività lavorativa e dà luogo non già all'Estinzione dell'originario rapporto di lavoro ed al sorgere di un nuovo rapporto con detto soggetto, bensì ad una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale di prestare la propria opera, gravante sul lavoratore, nel senso che lo stesso non deve più adempierla nei confronti del suo datore di lavoro, ma a favore del suindicato soggetto. (V 63/84, mass n 432323; (Conf 1921/81, mass n 412609; (Conf 4918/83, mass n 429809).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)