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Sez. 6, Sentenza n. 10 del 12/01/1967 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103792 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - SOTTRAZIONE COMPIUTA DAL PROPRIETARIO COL CONSENSO DEL CUSTODE - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1967-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103792-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - SOTTRAZIONE COMPIUTA DAL PROPRIETARIO COL CONSENSO DEL CUSTODE - REATO CONFIGURABILE.*

Il custode di un bene pignorato, essendo tenuto a vigilare su questo, risponde a titolo di dolo della sottrazione del bene commessa da altri ma da lui consentita, perche, per il principio dell'art 40 comma secondo cod pen, non impedire un evento che si ha l'Obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Il proprietario delle cose sottoposte a pignoramento che ha effettuato materialmente la sottrazione ed il custode consenziente rispondono entrambi di concorso nel delitto di cui alla prima ipotesi dell'art 334 cod pen, in virtu del principio, desumibile dall'art 117 cod pen, della unitarieta del reato commesso con la partecipazione di piu persone e della estensibilita a tutti i compartecipi della qualita personale di uno di essi, che determina una particolare qualificazione del reato. (Conf 101929, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 334 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)