Sez. L, Sentenza n. 48 del 08/01/1987 (Rv. 449854 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA - REGIME ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL PENSIONATO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA REVOCA - REGIME ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL PENSIONATO - ESCLUSIONE.*
In virtù dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalle modifiche operate dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, il superamento della soglia di reddito, ivi indicata, che impedisce l'attribuzione della pensione d'Invalidità, comporta, ove verificatosi successivamente all'attribuzione della pensione, non la revoca della pensione medesima - come disposto, invece, nel testo originario dell'art. 8 citato - ma soltanto la sospensione della sua corresponsione. Pertanto - poiché l'entrata in vigore di tale normativa, risultante dagli emendamenti modificativi inseriti dalla legge di conversione, coincide, in Mancanza di diversa disposizione, con la data di entrata in vigore (26 novembre 1983) di tale legge - il giudice, nel decidere, in epoca anteriore alla data predetta, la controversia sulla legittimità o meno della revoca della pensione, non è tenuto a valutare, insieme con le condizioni di salute del soggetto, anche la sussistenza o meno di una situazione reddituale del medesimo ostativo alla corresponsione della prestazione previdenziale. (V 4241/85, mass n 441735; (V 4241/85, mass n 441736; (V 1236/85, mass n 439347; (V 311/85, mass n 438536).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)