Sez. 1, Sentenza n. 4227 del 19/04/1991 (Rv. 471746 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Potere del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere | Procedimenti che iniziano con ricorso - Nullità incidenti sulla vocatio in ius - Propagazione ai successivi atti - Deduzione delle stesse in appello - Poteri del giudice d'appello.
Impugnazioni civili - Appello - Potere del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere
Nei procedimenti che iniziano con ricorso, le nullità incidenti sulla "vocatio in ius" - come quella conseguente alla fissazione, da parte del giudice, di una udienza di comparizione delle parti in periodo feriale, pur trattandosi di causa urgente ex art. 92 Ord. Giud. (nella specie, il giudizio di ammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, di cui all'art. 274, cod. civ.) e non sanata per avvenuta costituzione delle parti stesse, non accompagnata da contestazioni in proposito -, mentre si propagano ai successi atti del procedimento, non travolgono gli effetti dell'"editio actionis", ricollegabili al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito. Ne consegue che, qualora una nullità del tipo suddetto sia fatta valere come mezzo di gravame, il giudice di appello, che ne riconosca la sussistenza, deve, a differenza di quanto consegue ai casi di riscontrata nullità della citazione ex art. 164 cod. proc. civ., rimettere le parti davanti al giudice di primo grado, in applicazione di una regola desumibile, per identità di "ratio", dall'art. 354 primo comma cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)