Sez. L, Sentenza n. 3355 del 08/03/2001 (Rv. 544544 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ | Indispensabilità ai fini della decisione - Rilevanza - Intervenuta declaratoria di decadenza dalla prova - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
Nel rito del lavoro la disposizione di cui all'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. - in base alla quale l'ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova è subordinata alla tassativa condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche di ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa - deve essere interpretata nel senso che la suddetta ammissione non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata solo in appello in quanto l'INPS richiedente doveva ritenersi decaduto dalla prova stessa per non averla tempestivamente proposta in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)