diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19537 del 10/02/2015 Ud. (dep. 12/05/2015) Rv. 263638 - 01

SENTENZA - CORREZIONE | Mancata irrogazione nel dispositivo di pena prevista dalla legge - Ricorso alla procedura di correzione della sentenza - Possibilità - Esclusione - Integrazione del dispositivo attraverso la motivazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263638-01

SENTENZA - CORREZIONE

L'omessa irrogazione di una pena prevista dalla legge nel dispositivo di una sentenza di condanna integra un errore di diritto e non un errore materiale, e, in quanto tale, non è rettificabile nè con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., nè attraverso la motivazione della sentenza medesima, poichè trattasi di lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, a norma dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva inflitto, per il reato di violazione di sigilli, la pena pecumiaria, che il giudice di primo grado aveva omesso di irrogare in dispositivo ed aveva poi determinato in motivazione, dando atto che tale sanzione non era stata indicata in dispositivo per mero errore materiale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)