Sez. 5, Sentenza n. 23250 del 13/11/2015 (Rv. 637417 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Avviso di liquidazione fondato su giudicato - Impugnazione - - Lite pendente - Definizione ex art. 16, comma 3, della l. n. 289 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non è configurabile come "lite pendente" ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. a), della l. n. 289 del 2002, e perciò non è suscettibile di definizione agevolata, la controversia instaurata in relazione ad un atto con il quale l'ufficio finanziario abbia svolto un'attività meramente liquidatoria dell'INVIM, in base ad un accertamento definito da giudicato, in quanto la natura impositiva dell'atto impugnato deve essere accertata unicamente in base alla funzione tipica dallo stesso assolta, desumibile dai suoi requisiti fattuali e giuridici e non in base ai vizi che possono inficiarlo o alle contestazioni del destinatario. Una siffatta controversia neppure può qualificarsi come "lite autonoma" ai sensi della successiva lett. b) del comma 3 dell'art. 16, riferendosi l'autonomia della lite di cui la disposizione fa parola alla distinzione fra contestazione relativa all'imposta di registro e contestazione dell'INVIM.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)