Sez. 5, Sentenza n. 8196 del 11/04/2011 (Rv. 617871 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Avviso di liquidazione di imposta di successione conseguente alla rettifica di passività esposte da dichiarazione - Impugnazione - Lite pendente - Definizione ex art. 16, terzo comma, della legge n. 289 del 2002 - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni, con la conseguenza che rientra nell'ambito applicativo del beneficio, la controversia conseguente all'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione il quale partecipi nella sostanza alla funzione propria dell'accertamento, in quanto emesso previa valutazione e rettifica, da parte dell'ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell'effettiva esistenza delle passività dichiarate, derivandone, in tal caso, la persistente controvertibilità del presupposto della materia imponibile. (Fattispecie di liquidazione dell'imposta di successione a seguito del diniego di una passività da minusvalenza da operazione valutaria a termine).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)