Sez. 5, Sentenza n. 10539 del 08/05/2006 (Rv. 590024 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ai sensi del d.l. n. 429 del 1982 - Definizione della lite - Limiti - Chiusura agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi del decreto - legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, non comporta la definizione della controversia, relativamente alla parte dell'imponibile accertato non coperta dalla dichiarazione integrativa, e non esclude pertanto, entro detti limiti, la configurabilità di una "lite pendente", suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)