Sez. L, Sentenza n. 7267 del 23/07/1998 (Rv. 517445 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Inosservanza dell'ordine relativo da parte del datore di lavoro - Obbligazioni di quest'ultimo alla corresponsione della retribuzione e alla ricostruzione della posizione contributiva - Persistenza - Valutazione del periodo non lavorato ai fini dell'anzianità di servizio - Sussistenza - Divieto del datore di lavoro di risolvere il rapporto sulla base di fatti diversi da quelli che avevano motivato il primo licenziamento - Insussistenza - Vicende sopravvenute determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio - Incidenza - Sopraggiunta cessazione totale dell'attività aziendale - Ricomprensibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Qualora il datore di lavoro non ottemperi alla sentenza contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro, il rapporto di lavoro deve considerarsi come mai interrotto e persistente anche nel periodo successivo al licenziamento. Persistono, quindi, l'obbligo della retribuzione, come pure quello della ricostruzione della posizione contributiva ed il periodo non lavorato deve essere considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio. Questo risultato, cui si perviene attraverso l'equiparazione della mera utilizzabilità (non contestata) delle energie lavorative del dipendente alla effettiva utilizzazione di esse, è un portato della tutela reale del posto di lavoro, la quale, però, non può spingersi fino a negare al datore di lavoro la facoltà di risolvere il rapporto sulla base di fatti diversi da quelli che avevano motivato il primo licenziamento (giudicato illegittimo) e neppure fino ad escludere la possibile incidenza di successive vicende determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio. Tra queste ultime rientra certamente la sopravvenuta materiale impossibilità totale e definitiva di adempiere l'obbligazione, non imputabile a norma dell'art. 1256 cod. civ., che è ravvisabile nella sopraggiunta cessazione totale dell'attività aziendale, da accertare, caso per caso, anche ove l'imprenditore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1256, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)